Art. 8.
(Obiezione di coscienza).

      1. Il medico che non intende partecipare alle procedure previste dagli articoli 6 e 7 deve presentare una apposita dichiarazione di obiezione di coscienza all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri competente, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di inizio del servizio presso un ente in cui sono praticate le citate procedure. Il medico è altresì tenuto a comunicare la propria scelta di obiezione di coscienza al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla presente legge.